Banca d’Italia, Consob e IVASS ha aggiornato i criteri per l’applicazione del divieto di esercitare più cariche tra imprese o gruppi concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario.
In particolare, sono stati modificati i criteri per il calcolo del fatturato rilevante per il divieto di “interlocking”.
D’intesa con la AGCM, il riferimento normativo per delimitare la significatività (dimensionale) delle imprese ai fini dell’applicazione del divieto è stato individuato nel 2012 nelle disposizioni della legge antitrust 287/90.
I criteri applicativi sono stati già rivisti nel 2018; ora si mira ad allineare il metodo di calcolo del fatturato al nuovo testo dell’art. 16, comma 2, della legge antitrust, al fine di garantire coerenza con la disciplina sulla concorrenza.
In particolare, per le banche e gli intermediari finanziari, è stato sostituito il precedente metodo di calcolo basato sulla dimensione dell’attivo patrimoniale (1/10) con un altro metodo fondato sui proventi derivanti dalla gestione.
Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, in sostanziale continuità con il passato, il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi.
Le modifiche rilevano per le cariche assunte o rinnovate in futuro.
Sarebbe stato molto interessante conoscere gli effetti di queste modifiche, se cioè il novero delle banche e degli intermediari finanziari interessati dal divieto di interlocking si allarga o si restringe.
Le Autorità sicuramente avranno effettuato l’analisi di impatto della normativa ma nel provvedimento congiunto non ne viene fatto cenno.

