
Nella disciplina antiriciclaggio l’individuazione del “titolare effettivo” è da sempre un punto delicato e di difficile applicazione. Il D.lgs. 231/2007 lo definisce quale la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. L’importanza di questa definizione si è ampliata con il decreto interministeriale 55/2022 che richiede di comunicare l’effettiva titolarità dell’impresa ad un registro presso la Camera di Commercio. Il DM 29 settembre 2023 ha stabilito che la comunicazione debba avvenire entro l’11 dicembre 2023. 
Provvidenziali le FAQ appena pubblicate sul sito della Banca d’Italia che danno indicazione per i casi di una Pubblica amministrazione, di un ente ecclesiastico, di una procedura concorsuale, di una catena partecipativa societaria, delle fondazioni bancarie, nel caso di pegno e usufrutto di partecipazioni societarie.  
Ancora – pragmaticamente – si precisa che la difformità tra le informazioni contenute nel Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica non è motivo sufficiente per una segnalazione di operazioni sospette. 
Le FAQ non risolveranno tutti i casi dubbi, ma certo danno una buona mano nella ricerca del “titolare effettivo”.



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