Il Crowdfunding non ha soddisfatto negli ultimi anni le aspettative di sviluppo che pure le potenzialità dello strumento sembravano assicurare. Solo il settore dell’equity real estate ha proseguito la sua marcia, comunque rallentata da un contesto di oggettiva incertezza.
Le cause possono essere diverse, ma certamente lo snodo della fiducia e della connessa avversione al rischio – come sempre nei mercati finanziari – resta cruciale.
È quindi, senz’altro una notizia molto positiva l’emanazione del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 gennaio 2026 che autorizza il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a fornire garanzie anche ai soggetti che finanziano famiglie e imprese per il tramite di piattaforme on-line di social lending e di crowdfunding. La possibilità era già prevista nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) all’art. 18, ma evidentemente si era attesa la regolamentazione dei fornitori di servizi di crowdfunding, con la loro sottoposizione ai controlli della Consob e della Banca d’Italia, che si è perfezionata a partire dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30.
In base al nuovo decreto la garanzia potrà essere fornita sulle “operazioni finanziarie di crowdfunding”, quindi sia per i prestiti concessi e sia per gli acquisti di valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding. In altri termini vi rientrano sia le operazioni di lending sia quelle di equity. Le operazioni devono riguardare progetti di investimento; la garanzia è sotto l’etichetta di “finanziamento del rischio”.
I beneficiari diretti della garanzia sono gli investitori e beneficiari finali sono le micro, piccole e medie imprese, con sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano; si protegge quindi, da un lato una forma “digitale” di risparmio e, dall’altro, si sostengono le iniziative economiche delle imprese minori.
La misura massima della garanzia concedibile deve lasciare un “significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell’operazione”. In particolare, il limite è pari all’80% dell’operazione finanziaria attraverso prestiti, “mini bond” e altri titoli obbligazionari e al 50% nel caso di “valori mobiliari” o di “strumenti ammessi a fini di crowdfunding”.
Il punto centrale della normativa è che le operazioni devono essere effettuate dagli investitori tramite piattaforme di social lending o di crowdfunding i cui gestori siano stati preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo. La garanzia è concessa, infatti, su richiesta del fornitore di servizi di crowdfunding per conto e nell’interesse degli investitori.
Preventivamente i fornitori di servizi di crowdfunding devono, dunque, presentare al Gestore del Fondo una richiesta di accreditamento, i cui termini e modalità non sono state ancora resi noti. Per farlo dovranno, ovviamente, essere iscritti nel registro dei fornitori di servizi di crowdfunding di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2020/1503, a fronte dell’autorizzazione concessa dalla Consob (ovvero da parte della Banca d’Italia se già intermediari vigilati) ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF.
Nel prosieguo i fornitori di servizi di crowdfunding (oltre a rispettare la normativa di settore) dovranno comunicare al Gestore del Fondo ogni variazione delle informazioni e dei dati contenuti nella richiesta di accreditamento. Dal canto suo il Gestore del Fondo informerà la Consob e la Banca d’Italia dell’accreditamento.
Una volta partito il meccanismo i fornitori di servizi di crowdfunding saranno tenuti:
· ad osservare le disposizioni operative e la normativa del Fondo, accettando anche le cause di inefficacia della garanzia imputabili alla loro stessa responsabilità;
· a rendere disponibile sulla piattaforma di crowdfunding un’adeguata informativa diretta agli investitori sulle condizioni di accesso alla garanzia e sulla misura massima di quest’ultima, nonché sulle modalità per l’escussione della garanzia e per la retrocessione della perdita liquidata dal Fondo agli investitori;
· a retrocedere integralmente agli investitori, in caso di escussione della garanzia, le somme liquidate dal Fondo entro 10 giorni.
In prospettiva, per il settore del Crowdfunding poter offrire operazioni di investimento con la significativa garanzia del Fondo è sicuramente un’occasione estremamente favorevole di crescita. I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno, peraltro, dare conto di avere le caratteristiche per essere accreditati presso il Fondo. I soggetti beneficiari finali, da parte loro, saranno ammessi alla garanzia previa valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo sulla base di un modello predeterminato. Un percorso semplificato è previsto per le start up innovative e per gli incubatori certificati.
In conclusione, si tratta di un nuovo (proficuo) impegno per i fornitori di servizi di crowdfunding che, inevitabilmente, accentuerà il graduale processo di evoluzione darwiniana già in corso, concentrando il mercato nelle mani degli operatori più strutturati e più affidabili. E non da ultimo va rilevato che si potrà pervenire anche ad una maggiore parità di condizioni sul mercato a favore del Crowdfunding rispetto alle banche, che già operano con il Fondo di garanzia per le PMI, e dei confidi, che possono usufruire della controgaranzia di quest’ultimo.
https://requadro.com/fondo-di-garanzia-per-le-pmi-in-campo-a-favore-del-crowdfunding/

