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Il decreto legislativo di riforma delle sanzioni del Testo unico della Finanza.

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    Il decreto legislativo di riforma delle sanzioni del Testo unico della Finanza.

    By Luigi Donato | Approfondimenti normativi | 0 comment | 14 Marzo, 2026 | 0

    Le aspettative di semplificazione in applicazione della Legge Capitali.

     

    La regolamentazione del Testo unico della Finanza e delle disposizioni emanate dalla Consob e della Banca d’Italia è diffusamente tutelata da un articolato sistema sanzionatorio, ulteriormente rafforzato da incisivi provvedimenti di intervento, ingiuntivi e cautelari, mentre sullo sfondo, ma non troppo, restano le sanzioni penali. A parte queste ultime (indispensabili quelle per la tutela dagli abusi di mercato), va sottolineata la varietà, il numero e l’entità delle sanzioni amministrative, alle quali sono dedicati n. 33 articoli, ai quali se ne aggiungono vari altri che disciplinano diverse procedure sanzionatorie.

    Si parte da un’ampia tutela dell’attività delle due Autorità di vigilanza, anche a carico delle persone fisiche (con una sanzione massima di cinque milioni), fino a pene pecuniarie per fattispecie molto di dettaglio che coprono – nella sostanza – a pioggia tutta la regolamentazione. Anche la quantificazione delle pene è molto complessa, con una inclinazione verso le aggravanti e un massimo fino al 10% del fatturato (che per un intermediario finanziario può essere davvero rilevante). È poi prevista la pubblicazione della sanzione con un ulteriore danno reputazionale sul mercato.

    Ma questo apparato sanzionatorio viene poi attivato in concreto?

    A dire il vero non sembra molto. Dall’ultima Relazione annuale della Consob (per il 2024) risultano in tutto 47 sanzioni per (“soli”) 11,6 milioni; tra queste 19 per violazioni alla disciplina dei mercati, 22 in materia di emittenti e società di revisione, e una sola ad una impresa di investimento (peraltro cipriota). Certo questa applicazione contenuta può essere il segnale della deterrenza delle sanzioni e del corretto funzionamento del mercato; del resto, lamentarsi per troppo poche sanzioni appare anche irragionevole.

    Sta di fatto che rispetto a questo sistema – che si è cercato di descrivere nelle linee essenziali – non può che guardarsi con attenzione al decreto legislativo che il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il 26 febbraio 2026, in attuazione della delega di cui all’art. 19 bis della legge 21/2024 (c.d. Legge Capitali), introduce norme per la riforma organica e il riordino delle sanzioni e delle procedure sanzionatorie del TUF.

    Il generale assetto sanzionatorio non viene, in realtà stravolto, e il timore per gli operatori – specie esteri – di incappare in procedure per irregolarità formali non sembra dissipato. Comunque, le innovazioni meritano molta attenzione. Sull’entità delle sanzioni, sono rimodulati i limiti edittali; in particolare per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo il massimo per le sanzioni si riduce a due milioni.

    Ha carattere (in larga misura) innovativo l’introduzione dell’applicazione concordata della sanzione (cd. “settlement”): i soggetti che hanno ricevuto una

    contestazione possono di proporre all’Autorità di vigilanza un accordo per chiudere il procedimento con una riduzione della sanzione pecuniaria pari a un terzo, a fronte dell’impegno a rimuovere le conseguenze della violazione e, se del caso, ad indennizzare gli investitori.

    Per le sanzioni interdittive, quale la sospensione dall’esercizio di funzioni, viene ampliata la discrezionalità per le Autorità che dovranno tenere bene in considerazione il caso specifico ed evitare automatismi.

    Viene attribuita alla Consob e alla Banca d’Italia la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio per condotte che non abbiano inciso sulla trasparenza del mercato o arrecato danno agli investitori; in alternativa può bastare un richiamo. Forse, in realtà, già nella prassi viene attuata un’analoga policy, ma la previsione normativa comunque dovrebbe dare un impulso a questa linea.

    I diversi procedimenti sanzionatori saranno (opportunamente) unificati con una disciplina ad applicazione generalizzata a tutte le sanzioni del TUF, nel rispetto dei principi ormai consolidati del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, della celerità e certezza dei termini.

    La confisca sarà circoscritta al solo profitto effettivamente derivato dalla violazione, e non più al “prodotto”, in coerenza con i rilievi mossi dalla giurisprudenza costituzionale; vengono introdotte la facoltà per Consob di disporre la confisca tramite ingiunzione di pagamento e la possibilità di confisca per equivalente su beni di valore corrispondente al profitto. Altre norme riguardano la collaborazione tra Banca d’Italia e Consob e la tutela per i soggetti che segnalano violazioni all’interno degli enti (“whistleblowing”).

    Questo l’elenco delle misure predisposte nello schema di decreto legislativo. Bisognerà, ovviamente, attendere la conclusione dell’iter legislativo e verificare la formulazione definitiva delle norme e il loro effetto sull’attuale quadro sanzionatorio. In ogni caso, il tema delle sanzioni va ad inserirsi nel contesto dell’evoluzione normativa in corso (sempre sulla scia della Legge Capitali) che tocca la regolamentazione del mercato dei capitali, il finanziamento alle imprese, la disciplina degli intermediari, il diritto societario. Misure queste che potranno anche sostenersi e incentivarsi a vicenda.

    E quello che conta saranno, in conclusione, l’effettiva semplificazione della normativa – non solo – sanzionatoria, l’impatto della complessiva riforma sui mercati, l’incentivo alla fiducia degli investitori e degli operatori (quest’ultima, al momento, anche inevitabilmente provata dalle turbolenze geopolitiche e dalle guerre in corso).

     

    https://www.monitorimmobiliare.it/monitorimmobiliare/notizia/riforma-sanzioni-del-tuf-le-novita-del-decreto-attuativo-della-legge-capitali_2026-03-07172811/

    Testo unico della Finanza, Vigilanza

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