L’‘UIF aggiorna le istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette che riguardano ormai, come noto, un’amplia platea di soggetti obbligati, ben oltre il confine del settore finanziario. Restano ancora per poco ai blocchi di partenza i fornitori di servizi di crowdfunding e gli intermediari di crowdfunding indicati dal Regolamento (UE) 2024/1624 tra i soggetti obbligati (dal 2027) a tutto il d.lgs. 231/2007 antiriciclaggio.
Va sottolineata come nella ripartizione delle competenze normative tra UIF e Banca d’Italia sembra ora toccare a quest’ultima una revisione della normativa organizzativa antiriciclaggio avendo cura che non sia troppo orientata ai soli principi, specie per evitare che le procedure sanzionatorie post- controlli ispettivi risultino collegate a disposizioni generiche e prive di specifici contenuti prescrittivi.
Intanto l’UIF ha emanato le nuove istruzioni che partono dai principi (criteri per l’individuazione delle anomalie, per la valutazione dei sospetti e per evitare l’eccesso di segnalazioni meramente formali), sulla riservatezza e sulle tempistiche della collaborazione attiva.
Con un taglio più operativo sono poi disciplinati la sospensione delle operazioni; gli obblighi di astensione; il flusso di ritorno dall’UIF sulla qualità della collaborazione attiva. Cruciale il ruolo del referente per le segnalazioni delle operazioni sospette.
La seconda parte contiene istruzioni piuttosto dettagliate sugli adempimenti organizzativi e procedurali per i destinatari non sottoposti a Vigilanza; come detto per la gran parte degli operatori (in senso lato finanziari) restano ferme le disposizioni della Banca d’Italia.
La terza parte riguarda le registrazioni al portale Infostat – UIF e alle concrete modalità di segnalazione.
Le nuove istruzioni e indicazioni operative sostituiranno quelle vigenti dal 1° luglio 2026. C’è tutto il tempo per far metabolizzare il documento dell’UIF alle strutture aziendali interne e cogliere l’occasione per una revisione della regolamentazione e delle prassi in atto.

